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L’efficacia della formazione è garantita dalle competenze dei professionisti e degli esperti che coinvolgiamo nel percorso formativo, e soprattutto dalla loro capacità di adattare la formazione sulla base dei casi concreti che caratterizzano l’azienda.

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FAQ

Domande e risposte ai quesiti più frequenti

Cos’è il Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori?
Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 si compone di 13 titoli e 52 allegati, a partire dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII).

Di cosa si occupa?
Il D.Lgs. 81/2008 fornisce disposizioni generali per quanto concerne la sicurezza e l’igiene sul lavoro, i requisiti dei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, l’evacuazione dei lavoratori e il primo soccorso.

Qual è il campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008?
Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono tutelati dal suddetto decreto, oltre i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche i soci lavoratori, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari che utilizzano agenti chimici, biologici, videoterminali o che possono essere esposti ad agenti fisici, i volontari dei VV.FF. e della protezione civile e gli addetti a lavori socialmente utili.

Chi sono esclusi dal D.Lgs. 81/2008?
Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e famigliari, i volontari come definiti dalla legge n. 266/2001 e i volontari che effettuano servizio civile.

Quali sono i tempi per adeguarsi?
La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro è un adempimento obbligatorio per tutti i datori di lavoro. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) del D.Lgs. 81/2008, possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 30 giugno 2012. Dopo tale data, e in mancanza dell’emissione delle procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi. Il 30 aprile 2012 entreranno in vigore le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008 relative ai campi elettromagnetici.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e occuparsi insieme all’RSPP della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione, tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.

Il datore di lavoro può delegare delle funzioni?
Il datore di lavoro può delegare i poteri di organizzazione, gestione e controllo ad una persona che risponda ai requisiti di professionalità ed esperienza adeguati. E’ necessario un atto scritto con data certa, che verrà sottoscritto per accettazione dal delegato. Il delegato dovrà avere l’autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate. Il datore di lavoro dovrà comunque controllare il corretto adempimento delle funzioni da parte del delegato. Non è possibile delegare né la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del DVR, né la nomina dell’RSSP.

Chi è tenuto a nominare il Datore di Lavoro?
Il datore di lavoro è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventuali addetti, il Medico Competente, ove previsto dalla normativa, e un adeguato numero di addetti al Primo soccorso e all’Antincendio, in base al rischio e alle dimensioni aziendali. I lavoratori hanno il diritto di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): qualora quest’ultimo non venga eletto, viene designato automaticamente un rappresentante per la sicurezza territoriale.

Cosa significa valutazione dei rischi?
Significa compiere un’analisi del luogo di lavoro che comporti la valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, l’eliminazione e/o la riduzione dei rischi, la programmazione della prevenzione, la predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed è effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente (nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, è quel documento che serve per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta valutazione dei rischi per tutelare la salute dei lavoratori. La redazione del DVR deve seguire criteri precisi e deve possedere dei requisiti specifici; in particolare deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e tutti gli interventi per eliminare, ridurre o controllare i rischi e i pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Nel DVR deve essere esplicita l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e del Medico Competente (ove previsto). Queste figure devono partecipare alla valutazione dei rischi e alla stesura del DVR, in collaborazione con il Datore di Lavoro.

Quando va aggiornato il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato qualora vi siano modifiche all’organizzazione aziendale o al processo produttivo tali da poter influire sullo stato di salute e sulla sicurezza dei lavoratori, o a seguito di gravi infortuni oppure se il medico competente ne rileva la necessità. Dopo la rielaborazione del testo, le misure di sicurezza e prevenzione vanno aggiornate di conseguenza.

Il DVR deve essere inviato agli organi competenti?
No, il Documento di Valutazione dei Rischi va conservato in azienda, a disposizione degli organismi competenti in caso di controlli o ispezioni.

Cos’è l’organo di vigilanza?
E’ un servizio dell’Azienda Sanitaria Locale che controlla e vigila sull’applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; lavora in concomitanza con l’Ispettorato quando previsto. Si pone come garante esterno della corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ci sono dei requisiti particolari per il medico competente?
Il medico competente deve avere una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro. Deve possedere inoltre autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Deve inoltre partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Cos’è la sorveglianza sanitaria e cosa comprende?
La sorveglianza sanitaria consiste nell’effettuazione di visite mediche (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/2008): Preventive all’inizio di una attività lavorativa, che esponga ad un rischio per il quale è prevista la sorveglianza sanitaria; Preventive in fase preassuntiva per volontà del datore di lavoro; Prima della ripresa dal lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi; Periodiche con la cadenza definita dalla normativa o stabilita a discrezione tecnico- professionale del medico competente; Alla cessazione del rapporto di lavoro, per i casi stabiliti dalla normativa.

In quali casi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, oltre ai casi singoli in cui il lavoratore la richieda e il medico competente la ritenga pertinente, in presenza di esposizione ai seguenti rischi: Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio; Agenti fisici: Rumore: quando il livello di esposizione giornaliera LEX >85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak>140 Pa, riferito a 20 μPa; Vibrazioni: quando il valore di esposizione giornaliera (misurato su una giornata di 8 ore) è superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero; Radiazioni ottiche artificiali; Campi elettromagnetici; Agenti chimici pericolosi classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio è rilevante per la salute e alto per la sicurezza; Uso di attrezzature munite di videoterminale oltre le 20 ore settimanali; Agenti biologici.

Qual è il compito dell’RSPP?
Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei lavoratori; elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei lavoratori. Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.

L’RSPP deve essere interno all’azienda?
No, il ruolo può essere affidato ad una persona esterna all’azienda. Ci sono solo alcuni casi in cui l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno all’azienda: nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende che trattano esplosivi, polveri e munizioni, infine nelle aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto e negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP?
Il datore di lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti, può assumere in proprio l’incarico di RSPP nei seguenti casi: Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante); Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti; Aziende della pesca: fino a 20 addetti; Altre aziende: fino a 200 addetti.

Qual è l’obbligo formativo per il datore di lavoro che vuole ricoprire il ruolo di RSPP?
I datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP devono frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011). Il livello rischio è individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda. Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si relaziona per conto dei lavoratori con il datore di lavoro, l’RSPP e il Medico Competente (se presente), riguardo alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’RLS è consultato sulla designazione del responsabile e di eventuali addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione e nell’organizzazione della formazione. Per svolgere il suo ruolo, l’RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore il cui costo è a carico del datore di lavoro. Il ruolo di RLS è incompatibile con quelli di RSPP e ASPP.

Come si elegge il RLS?
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; invece nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro assenza, dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero dei rappresentanti è stabilito in sede di contrattazione collettiva, ma in ogni caso è indicato un numero minimo in base al totale dei dipendenti e precisamente: un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti; tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti. sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.

Quando è necessario comunicare il nominativo dell’RLS?
Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo dell’RLS, secondo le modalità indicate con le circolari n. 11/2009 e 43/2009, solo in caso di nuova elezione o di nuova designazione.

Come si può modificare o cancellare la nomina del proprio RLS?
Il datore di lavoro, avvalendosi eventualmente del proprio consulente del lavoro, può modificare o cancellare il nominativo dell’RLS tramite la procedura on-line accessibile dal sito dell’INAIL (Punto Cliente). Nel caso l’azienda fosse sprovvista di RLS, ne sarà nominato uno territoriale, che viene retribuito 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore dell’azienda.

Cosa fa l’ASPP? Che differenze ci sono con il RSPP?
L’Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura di supporto all’RSPP. Il D.Lgs 81/2008 prevede che vi siano “un adeguato numero” di addetti al servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle caratteristiche, alla complessità, alle dimensioni e alle attività dell’azienda ed in base alla valutazione del rischio. Il corso per ASPP e quello per RSPP condividono i primi due moduli (modulo A e B), ma l’ASPP è esonerato dal dover frequentare il modulo C, riguardante gli aspetti relazionali.

Il datore di lavoro può assumere il ruolo di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi?
Si, ma solo per aziende che non occupano più di 5 lavoratori.

Cosa sono il PSC, il PSS e il POS?
Il PSC è il documento più importante per la sicurezza di un cantiere temporaneo o mobile poiché dà le indicazioni sul “come” quel cantiere dovrà essere strutturato per realizzare in sicurezza l’opera progettata. Il PSC è specifico per il singolo cantiere ed è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) viene redatto nel caso di un appalto pubblico, quando i lavori non richiedano la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, cioè in quei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa. Tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un cantiere temporaneo sono obbligati a redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Sostanzialmente costituisce la valutazione dei rischi specifici relativi alle attività che si svolgeranno in quello specifico cantiere. Il POS deve tenere in considerazione non solo le misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi connessi con l’attività da svolgere nel cantiere, ma anche tutte le misure prescritte nel PSC per ridurre i rischi interferenti derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese nel medesimo cantiere. I contenuti minimi del POS sono indicati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Che cosa è il DUVRI?
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008) che deve essere elaborato dal datore di lavoro committente. Per “interferenza” si intende qualsiasi evento rischioso che possa verificarsi tra ditte diverse che operano nello stesso cantiere, oppure tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, ad esempio un’azienda che affidi in appalto lavori di manutenzione. Il duvri è allegato al contratto d’appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Tale documento prevede: La valutazione dei rischi da interferenze; L’importo del costo della sicurezza, inteso come il costo delle misure adottate per limitare le interferenze; Il sopralluogo dei locali interessati alle lavorazioni.

Cos’è il preposto?
Il preposto è una persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive, controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ha collocazione autonoma all’interno della struttura aziendale.

Cosa deve fare il preposto?
Il preposto ha diversi compiti: deve assicurarsi che i lavoratori osservino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali e controllare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano ai luoghi a maggior rischio. Deve inoltre pretendere il rispetto delle misure in caso di emergenza e dare istruzioni, informando tempestivamente i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e valutare di non richiedere a questi di riprendere l’attività in una situazione in cui persista il pericolo. Inoltre deve segnalare al datore di lavoro o al dirigente i problemi e le condizioni di pericolo. Il preposto deve ricevere specifica formazione.

Cosa si intende per “lavoratore”?
Per “lavoratore” si intende una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Vengono equiparate al lavoratore quindi categorie come il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività, l’associato in partecipazione, il beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori, il volontario e il lavoratore dei lavori socialmente utili. Vengono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Cosa si intende per “formazione”?
Per “formazione” si intende un processo educativo tramite il quale si trasferiscono ai lavoratori e agli altri soggetti appartenenti al sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e le procedure utili per essere in grado di svolgere in sicurezza i rispettivi compiti, e per prevenire i rischi.

Cosa si intende per “informazione”?
Per “informazione” si intende l’insieme delle attività utili a fornire conoscenze sull’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in un ambiente di lavoro.

Cosa si intende per “addestramento”?
Con “addestramento” si intendono tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.

Quando devono avvenire la formazione e l’addestramento dei lavoratori?
La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio del rapporto di lavoro, in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansione, quando si introducono nuove attrezzature e tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.

Ogni quanto va ripetuta la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici?
La valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, ecc.) va ripetuta almeno ogni 4 anni, o comunque in caso di mutamenti dei macchinari, delle tecnologie utilizzate o di particolari risultati della sorveglianza sanitaria.

Cosa succede se non si viene trovati in regola?
Se un ispettore del lavoro durante un’ispezione accerta delle violazioni, darà delle prescrizioni affinché l’irregolarità venga eliminata, indicando tempi e modi di correzione nel verbale di ispezione. Comunicherà comunque la violazione alla Procura della Repubblica. Se al ricontrollo l’irregolarità è stata eliminata, il contravventore dovrà pagare una somma pari ad un quarto del massimo previsto per tale violazione. La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento danno avvio ad un procedimento penale.

E’ possibile eseguire l’autocertificazione della valutazione dei rischi?
Sì, l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 consente l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai datori di lavoro che non occupino più di 10 addetti. L’autocertificazione può essere presentata fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Come si determina il numero di lavoratori di un’azienda?
Nel computo dei lavoratori devono essere compresi i soci lavoratori, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato e “atipico” (es. collaboratori a progetto), i lavoratori a domicilio se lavorano per un solo datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori stagionali e gli operai agricoli impiegati a tempo determinato. Nel computo non vengono considerati il datore di lavoro, i coadiuvanti e collaboratori famigliari, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, gli stagisti, i collaboratori occasionali, i volontari, i lavoratori in sostituzione, i lavoratori a domicilio se lavorano per più di un datore di lavoro, i lavoratori socialmente utili e i lavoratori in prova.

Come si fa ad apporre data certa?
Il recente decreto correttivo n. 106 del 2009 ha inserito tra le modalità di apposizione di data certa al DVR, la firma congiunta del Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente, se presente. In alternativa è possibile richiedere l’apposizione di data certa presso gli uffici postali (al costo di un normale francobollo), oppure auto inviarsi il DVR con la Posta Elettronica Certificata.